Oggetto : DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI.
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO.
MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI.
( Nota: le parti relative ai Respingitori sono state evidenziate in rosso dal Manu)
IL SINDACO
PRESO ATTO
Ø che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
Ø che è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;
CONSIDERATO
Ø che l’alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano;
Ø il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
Ø i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio su marciapiedi, aree pubbliche, così come è stato evidenziato durante le sessioni del tavolo tecnico costituito dai rappresentati della Direzione Centrale Salute – Settore Politiche della Salute; Direzione Centrale Ambiente e Mobilità; ASL Città di Milano ed esperti afferenti alla Facoltà di Medicina ed agraria dell’Università di Milano;
Ø il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentata dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti, che ne producono l’inevitabile degrado;
RAVVISATA
la necessità e l’urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;
VISTI
Ø l’articolo 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ø il vigente Regolamento Locale di Igiene
SENTITO
il parere del Garante per la Tutela degli Animali e del presidio veterinario dell’ASL di Milano.
VIETA
Ø a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari;
Ø la vendita di mangime per piccioni, alle strutture ambulanti e non, poste nel perimetro urbano, così come determinato nell’articolo 45 del vigente Regolamento Locale di Igiene;
ORDINA
Ø ai proprietari di edifici situati nell’ambito urbano come determinato nell’articolo 45 del vigente Regolamento Locale di Igiene , incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di :
- provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti.
DISPONE
Ø la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Milano e la divulgazione della stessa mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
Ø che il controllo dell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di PL a cui copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa.
AVVERTE CHE
chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:
- all’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni di GC nn. 5098/94 ; 4158/95 e dell’articolo 7 bis del Dlgs. 267/00
- all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 650 CP.
DA’ ATTO CHE
avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso al TAR di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune
IL SINDACO
Letizia Moratti